Software di gestione flotta e localizzazione veicoli in Italia: quali obblighi scattano, e che cosa li fa scattare

In Italia un software di gestione flotta che registra la posizione dei veicoli guidati da dipendenti ricade nell'art. 4, comma 1, della legge 300/1970: può essere installato solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale, e solo previo accordo con RSA/RSU oppure — «in mancanza di accordo» — previa autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che per la localizzazione satellitare pubblica un modulo dedicato (INL 1.2). L'obbligo scatta sulla semplice possibilità di controllo a distanza, anche «accidentale e/o indiretta e/o potenziale», quindi non si estingue con una policy interna che vieta di guardare la mappa. Si aggiungono la valutazione d'impatto obbligatoria (Garante, provv. 467/2018, All. 1, punto 5), le prescrizioni del provvedimento del Garante n. 370 del 4 ottobre 2011 (niente monitoraggio continuativo, vetrofania a bordo, tempi di conservazione commisurati) e l'informativa dell'art. 4, comma 3, che resta dovuta anche quando si invoca l'eccezione del comma 2.

Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri · Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) · Garante per la protezione dei dati personali · Unione europea — Ufficio delle pubblicazioni (testo recuperato da publications.europa.eu/resource/celex/32010R0581) · Unione europea — Ufficio delle pubblicazioni (testo recuperato da publications.europa.eu/resource/celex/32014R0165). Ultimo aggiornamento dei dati: .

Perché la domanda giuridica non è «che cosa farete con i dati»?

Quali obblighi scattano, e che cosa li fa scattare?

Quale via devi seguire, e quali date hai davanti

Il GPS rientra nell'eccezione del comma 2 sugli strumenti «per rendere la prestazione lavorativa»?

Chi firma il permesso: la rappresentanza sindacale o l'Ispettorato — e chi sceglie?

Che cosa deve contenere la relazione tecnica allegata all'istanza?

Che cosa ha già prescritto il Garante a chi geolocalizza veicoli aziendali?

Quanto si possono conservare le posizioni?

Serve una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati?

Che cosa succede se l'impianto è già acceso senza titolo?

Quali scadenze corrono sul veicolo e sul conducente, qualunque software si acquisti?

Che cosa cambia, in pratica, se sbagliate l'ordine?

Che cosa fa Logistivo su questi punti, e che cosa non fa?

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Domande frequenti

Serve il consenso dei conducenti per installare il GPS sui veicoli aziendali?

No, e il consenso non sostituisce il titolo richiesto. Il Garante, con il provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011, ha ammesso il trattamento dei dati di ubicazione dei dipendenti in applicazione del bilanciamento di interessi e «senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato», ma «a condizione che sia data attuazione alla previsione di cui all'art. 4, l. n. 300/1970», cioè previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, previa autorizzazione. Restano dovute l'informativa dell'art. 4, comma 3, e la disciplina sulla protezione dei dati.

Se non ci sono rappresentanze sindacali in azienda, posso installare direttamente?

No. L'assenza di rappresentanze non elimina il passaggio: lo sposta sull'Ispettorato nazionale del lavoro. Il modulo INL 1.2 chiede di dichiarare quale delle due situazioni ricorra — nessuna rappresentanza presente, oppure rappresentanze presenti ma accordo non raggiunto — e nel secondo caso di allegare copia della documentazione che attesta il mancato accordo. La competenza è dell'Ispettorato territoriale se le unità produttive sono una sola o più nella stessa provincia, della sede centrale se sono in province diverse.

Quanto costa presentare l'istanza di autorizzazione all'Ispettorato?

Il modulo INL 1.2 prevede due marche da bollo da € 16,00 ciascuna, una per l'istanza e una per il rilascio del provvedimento, per un totale di € 32,00. L'importo è lo stesso sia per la presentazione telematica — che richiede in allegato la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, modulo INL 1.4 — sia per la consegna a mano o tramite raccomandata. Il modulo non indica un termine di conclusione del procedimento.

Per quanto tempo posso conservare i dati di posizione dei veicoli?

Nessuna delle fonti primarie fissa un numero di giorni. Il Garante prescrive che i tempi «siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite» e indica due riferimenti: cinque anni per i dati necessari alla tenuta del libro unico del lavoro, limitatamente alle informazioni da annotarvi; cancellazione o anonimizzazione una volta eseguita la prestazione, se i dati servono solo a rendere una determinata prestazione contrattuale. Il modulo INL 1.2 aggiunge che più il periodo è lungo, più deve essere argomentata la necessità della conservazione.

La valutazione d'impatto (DPIA) è obbligatoria per la geolocalizzazione dei dipendenti in Italia?

Sì, ed è scritta in un elenco nazionale. Il punto 5 dell'Allegato 1 al provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, include i «trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti». La valutazione non viene approvata da alcuna autorità: è un documento che l'impresa redige e conserva.

Ogni quanto vanno scaricati i dati del tachigrafo digitale?

Il Regolamento (UE) n. 581/2010, art. 1, par. 3, fissa periodi massimi di 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo e di 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente. Il par. 4 richiede che il trasferimento avvenga in modo da evitare qualsiasi perdita di dati. Separatamente, il Regolamento (UE) n. 165/2014, art. 23, par. 1, impone ispezioni periodiche del tachigrafo presso officine autorizzate almeno ogni due anni.

L'obbligo dell'art. 4 riguarda anche i sistemi che non vengono mai consultati?

Sì. Il comma 1 dell'art. 4 si riferisce agli strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori»: il presupposto è una proprietà dell'impianto, non un comportamento del datore di lavoro. Il modulo INL 1.2 chiede di dichiarare che dalle esigenze indicate può derivare, «in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale», la possibilità di controllo a distanza. Una regola interna che vieta di consultare le posizioni riduce l'uso, non la possibilità, e quindi non estingue l'obbligo.

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